NOVITA’ BONUS EDILIZI DAL 2025
A seguito dei numerosi interventi operati dal Legislatore, il quadro delle detrazioni fruibili a seguito dell’esecuzione di interventi edilizi / di riqualificazione energetica si è fatto particolarmente articolato. Di seguito si propone il riepilogo delle detrazioni fruibili per gli interventi edilizi / di risparmio energetico iniziati / che si intende iniziare nel 2024 – 2025, annualità per le quali risultano rilevanti modifiche rispetto agli anni precedenti, considerato anche quanto previsto dal disegno di legge della Finanziaria 2025.
C.D. “SUPERBONUS”
Con riferimento agli interventi trainanti di efficienza / riqualificazione energetica e di miglioramento del rischio sismico e quelli trainati dagli stessi, iniziati / da iniziare nel 2024, per i quali si intende fruire del c.d. “Superbonus” di cui all’art. 119, DL n. 34/2020, al fine di individuare la spettanza della detrazione e la relativa percentuale è necessario fare una serie di distinguo in base al tipo di intervento, all’edificio oggetto dell’intervento nonchè al soggetto che sostiene le spese.
Escludendo i casi per i quali trovano applicazione le specifiche deroghe in base alla data di inizio lavori / presentazione delle abilitazioni amministrative (CILA) / approvazione dei lavori condominiali / ecc., per i lavori / spese 2024 e 2025 la situazione, ad oggi, può essere così schematizzata.
Soggetto | Data spese | % detrazione |
Condomini (compresi gli interventi trainati nei singoli appartamenti);Edifici con più unità immobiliari (da 2 a 4) di un unico proprietario persona fisica / in comproprietà. | 2024 | 70% |
2025 | 65% | |
Persone fisiche sulle singole unità immobiliari (diverse da quelle di cui ai punti precedenti). | 2014 – 2025 | — |
ONLUS / OdV, APS: | ||
ex art. 119, comma 10-bis, DL n. 34/2020; | 2024 – 2025 | 110% |
di cui all’art. 119, comma 9, lett. d-bis), diverse dalle precedenti (di cui al comma 10-bis). | 2024 | 70% |
2025 | 65% | |
IACP e Enti assimilati / coop edilizie a proprietà indivisa (non rientranti nei condomini / ONLUS di cui sopra). | 2024 – 2025 | — |
Interventi nei Comuni terremotati nel 2009 e con dichiarazione stato di emergenza. | 2024 – 2025 | 110% |
Acquisto case antisismiche (c.d. “Supersismabonus acquisti”). | 2024 – 2025 | — |
In merito agli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione in esame si rammenta che:
- gli interventi trainanti di efficientamento energetico (comma 1 dell’art. 119) possono trainare:
- interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013;
- installazione di infrastrutture ricarica veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013;
- installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrati;
- eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR;
- gli interventi trainanti di miglioramento del rischio sismico (comma 4 dell’art. 119) possono trainare:
- installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrati;
- eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR;
- realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
Per quanto riguarda l’utilizzo della detrazione spettante, l’art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024, c.d. “Decreto Salva conti”, dispone che per le spese sostenute dal 2024 per gli interventi in esame la detrazione (utilizzata direttamente in dichiarazione dei redditi) va ripartita in 10 quote annuali (anzichè 4). Tuttavia, in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito (nei casi residuali in cui ciò è ancora possibile), l’acquirente dovrà utilizzare il credito maturato in capo allo stesso in 4 quote annuali. |
Novità finanziaria 2025
In base alla bozza della Finanziaria 2025, risulta che:
- la detrazione del 65% prevista per le spese 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15.10.2024 risulta:
- presentata la CILA, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA, per gli interventi effettuati dai condomini;
- presentata la richiesta del titolo abilitativo, in caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio;
- per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2023 la detrazione del 110% può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo dal 2023.
Ciò richiede la presentazione del mod. REDDITI 2024 integrativo entro il 31.10.2025. Se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, la stessa va versata senza sanzioni e interessi entro il termine di versamento del saldo delle imposte relative al 2024.
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali si intende fruire della detrazione nella misura “ordinaria” va fatto riferimento all’art. 16-bis, TUIR, richiamato e integrato dall’art. 16, DL n. 63/2013, che:
- contempla gli interventi di manutenzione ordinaria delle parti comuni condominiali, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione (compresa la demolizione con ricostruzione), acquisto o costruzione di box / posti auto pertinenziali, eliminazione barriere architettoniche e realizzazione di strumenti che favoriscono la mobilità di disabili, acquisto di immobili completamente ristrutturati dall’impresa / cooperativa edilizia cedente, prevenzione di atti illeciti e infortuni domestici, interventi per risparmio energetico / sicurezza statica degli edifici / contenimento dell’inquinamento acustico / bonifica dell’amianto / sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
- originariamente prevedeva la detrazione al 36%, su una spesa massima agevolabile di € 48.000, da utilizzare in 10 quote annuali.
Dal 26.6.2012 la detrazione è stata aumentata al 50% e la spesa massima agevolabile a € 96.000, ferma restando la fruizione in 10 quote annuali.
Tali misure “maggiorate” sono state più volte prorogate, da ultimo, dalla Finanziaria 2022 che ne ha previsto l’applicabilità fino al 31.12.2024.
Novità finanziaria 2025
In base alla bozza della Finanziaria 2025, la detrazione in esame, determinata considerando il limite massimo di spesa agevolabile di € 96.000:
- nel 2025 è riconosciuta nella misura del:
- 50% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 36% negli altri casi;
- nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:
- 36% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 30% negli altri casi.
Detrazione recupero edilizio | 2025 | 2026 | 2027 | Da 2028 a 2033 | 2034 |
Spese sostenute da titolari di diritto di proprietà su abitazione principale | 50% Limite spesa € 96.000 | 36% Limite spesa € 96.000 | 36% Limite spesa € 96.000 | 30% Limite spesa € 48.000 | 36% Limite spesa € 48.000 |
Spese sostenute su altri immobili | 36% Limite spesa € 96.000 | 30% Limite spesa € 96.000 | 30% Limite spesa € 96.000 | 30% Limite spesa € 48.000 | 36% Limite spesa € 48.000 |
RISPARMIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica, per i quali si intende fruire delle detrazioni “ordinarie” (diverse dal Superbonus) va fatto riferimento principalmente alla Legge n. 296/2006 (commi da 344 a 347) e al DL n. 63/2013, oggetto di ripetute modifiche / integrazioni.
In particolare, per gli interventi in esame, per il 2024 risultano fruibili le seguenti detrazioni per le quali, come in passato, la normativa di riferimento individua, per ciascuna tipologia di intervento, il relativo limite massimo di detrazione fruibile, da ripartire in 10 quote annuali.
Interventi | % detrazione |
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (ad esclusione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa) | 65% |
Interventi su involucro di edificio esistente (escluso acquisto / posa in opera finestre comprensive di infissi) | 65% |
Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi | 50% |
Acquisto e posa in opera di schermature solari | 50% |
Installazione di pannelli solari – collettori solari | 65% |
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale | 65% |
Acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili | 50% |
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori | 65% |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A | 50% |
Acquisto e installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto | 65% |
Interventi sull’involucro di parti comuni di edifici condominiali | 70% |
Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali con raggiungimento della classe media dell’involucro sia in inverno che estate | 75% |
Interventi su parti comuni di edifici condominiali con riqualificazione energetica e riduzione di 1 classe del rischio sismico | 80% |
Interventi su parti comuni di edifici condominiali con riqualificazione energetica e riduzione di 2 classi del rischio sismico | 85% |
Le predette detrazioni sono applicabili fino al 31.12.2024, fermo restando che alcune delle spese in esame possono rientrare nelle fattispecie di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR.
Novità finanziaria 2025
In base alla bozza della Finanziaria 2025 la detrazione in esame:
- nel 2025 è riconosciuta nella misura del:
- 50% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 36% negli altri casi;
- nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:
- 36% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 30% negli altri casi.
RIDUZIONE RISCHIO SISMICO
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico / adozione di misure antisismiche “diverse” dal Superbonus va fatto riferimento all’art. 16, DL n. 63/2013 e all’art. 1, comma 37, lett. b), Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), in base ai quali, per gli interventi eseguiti su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1, 2 e 3), la detrazione spetta nella misura del:
- 50% per la generalità degli interventi di adozione di misure antisismiche, su costruzioni adibite ad abitazioni e ad attività produttive;
- 70% – 80% nel caso in cui, a seguito dei lavori su singole unità immobiliari, si ottenga il passaggio, rispettivamente, ad 1 – 2 classi di rischio inferiore;
- 75% – 85% nel caso in cui il predetto passaggio ad 1 – 2 classi di rischio inferiore sia ottenuto per lavori eseguiti su parti comuni di edifici condominiali.
Inoltre, ai sensi del comma 1-septies del citato art. 16, l’acquirente di unità immobiliari in edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, demoliti e ricostruiti con riduzione del rischio sismico dall’impresa di costruzione / ristrutturazione cedente, può fruire della predetta detrazione del 75% – 85% nel limite di spesa di € 96.000.
L’art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024 ha disposto che, per le spese sostenute dal 2024 per interventi con “Sismabonus”, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (anziché 5). Tuttavia, in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito (nei casi residuali in cui ciò è ancora possibile), l’acquirente dovrà utilizzare il credito maturato in capo allo stesso in 5 quote annuali. |
Merita altresì rammentare che la predetta disciplina “ordinaria” è applicabile soltanto nei casi in cui non ricorrono i requisiti richiesti per il Superbonus (ad esempio, per lavori su unità non residenziali o sull’edificio di un unico proprietario con più di 4 unità immobiliari). In altre parole, al sussistere delle condizioni richieste dall’art. 119, DL n. 34/2020, va applicato quest’ultimo con i relativi adempimenti e non è possibile scegliere l’applicazione del citato art. 16, DL n. 63/2013, a prescindere dalle valutazioni di convenienza per il contribuente.
Novità finanziaria 2025
In base alla bozza della Finanziaria 2025, risulta che la detrazione in esame, determinata considerando la spesa massima agevolabile di € 96.000:
- nel 2025 è riconosciuta nella misura del:
- 50% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 36% negli altri casi;
- nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:
- 36% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 30% negli altri casi.
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – 75%
L’art. 119-ter, DL n. 34/2020, prevede(va) la detrazione del 75% per le spese relative alla generalità degli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, nonché per i connessi interventi di automazione degli impianti e lo smaltimento e bonifica dei materiali, fino al 31.12.2025.
Va tuttavia rammentato che, per le spese sostenute dal 30.12.2023, l’art. 3, DL n. 212/2023 ha:
- ridotto l’ambito oggettivo di applicazione della detrazione, limitando il beneficio soltanto agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale / rampe / ascensori / servoscala / piattaforme elevatrici (ferma restando la necessità di rispettare i requisiti richiesti dal DM n. 236/89);
- introdotto l’obbligo di:
- pagamento con il bonifico “dedicato”, come per le spese di recupero del patrimonio edilizio;
- acquisire l’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui al DM n. 236/89.
Gli interventi in esame possono rientrare negli interventi “trainati” da interventi per i quali si fruisce del Superbonus (che tuttavia nel 2024 – 2025 risulta vantaggioso solo al ricorrere delle deroghe / specifici casi sopra evidenziati in cui è riconosciuto nella misura del 110%) ovvero in quelli con detrazione per recupero edilizio di cui al citato art. 16-bis (lett. e).
C.D. “BONUS ARREDO”
Con riferimento al c.d. “bonus arredo”, spettante per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione è riconosciuta fino al 31.12.2024 e per le spese sostenute nel 2024 spetta:
- nella misura del 50%;
- considerando la spesa massima di € 5.000;
- a condizione che siano stati effettuati interventi di recupero edilizio per i quali si fruisce della relativa detrazione iniziati a decorrere dall’1.1.2023.
Novità finanziaria 2025
Nella bozza della Finanziaria 2025 è previsto il riconoscimento della detrazione in esame anche per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di € 5.000, ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio per i quali si fruisce della relativa detrazione iniziati dall’1.1.2024.
C.D. “BONUS VERDE”
Per le spese relative ai seguenti interventi:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni;
- realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde / giardini pensili;
l’art. 1, commi da 12 a 15, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) ha introdotto la detrazione del 36% nel limite massimo di spesa di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo. La Finanziaria 2022 ha prorogato tale detrazione alle spese sostenute fino al 31.12.2024.
In assenza di una nuova proroga / intervento normativo dal 2025 la detrazione non sarà più fruibile. |
LIMITE MASSIMO SPESE DETRAIBILI DAL 2025
Per i soggetti con reddito superiore a € 75.000, la bozza della Finanziaria 2025 introduce un ammontare massimo di spese detraibili, variabile in base alla composizione del nucleo familiare del contribuente, al quale concorrono anche le spese in esame.
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