All’attenzione di tutti i clienti,
con la presente per informarVi delle variazioni apportate dall’art.2-bis, D.L. n.113/2024 in merito al Bonus Natale.
Per accedere a tale indennità sarà necessario essere lavoratori dipendenti che rispettano contestualmente specifici requisiti reddituali e familiari:
- reddito annuo complessivo non superiore a 28.000 euro;
- il reddito deve produrre un’imposta superiore alle detrazioni riconosciute per i redditi da lavoro dipendente (capienza di imposta lorda)
- presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico à viene eliminata la condizione, precedentemente richiesta, della presenza del coniuge fiscalmente a carico.
Nel caso in cui il lavoratore dipendente sia coniugato o convivente con altro lavoratore dipendente, il bonus Natale spetta ad uno solo di essi. Si tratta di un principio di incumulabilità del bonus per il medesimo nucleo familiare.
N.B. Si considerano conviventi coloro che hanno presentato dichiarazione all’anagrafe e risulti dallo stato di famiglia (L. 76/2016 art. 1 co. 36-37)
Pertanto nel caso di conviventi NON dichiarati in anagrafe, salvo diverso successivo chiarimento dell’agenzia delle Entrate, entrambi possono accedere al Bonus rispettando tutti gli altri requisiti reddituali.
Resta fermo, in ogni caso, che il lavoratore può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025 (ipotesi consigliabile, soprattutto nei casi dubbi)
Alla luce delle novità intervenute, si rende opportuno, da parte dei lavoratori dipendenti, valutare nuovamente il diritto al bonus Natale e, nel caso di spettanza, farne richiesta al proprio datore di lavoro mediante il nuovo facsimile.
Resta inteso che, eventuali richieste già presentate in forza dei previgenti requisiti familiari previsti (presenza di coniuge a carico o di nucleo con un solo genitore per avvenuto decesso dell’altro o per mancato riconoscimento dei figli da parte di quest’ultimo) sono da ritenersi validamente acquisite.
Cordiali saluti